Credito scolastico ed Esame di Stato

Isituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale "Alberto Ceccherelli" - ROMA

Sommario
Premessa Premessa
La normativa La normativa
Crediti formativi Crediti formativi
Il credito scolastico Il credito scolastico
Tabella A (Credito scolastico) Tabella A (Credito scolastico candidati interni)
L'Esame L'Esame
I punteggi dell'Esame I punteggi dell'Esame
Simulazioni risultati finali Simulazioni risultati finali

Premessa

Con il presente documento si intende presentare agli studenti e alle loro famiglie, le norme riguardanti gli Esami di Stato e gli adempimenti che li precedono, al fine di metterli nelle condizioni migliori per operare coscientemente fin dalla classe terza.

La normativa

La Legge n. 425 del 10/12/97 ha riformato gli esami di maturità istituendo gli esami di Stato.

Il DPR n. 323 del luglio 1998 regolamenta gli esami di Stato, disponendo, in particolare, le norme che riguardano:

a) il credito formativo (art. 12);

b) il credito scolastico (art. 11);

c) l’esito dell’esame (art. 4).

La Legge n. 1 dell’11/01/07 dispone modifiche in merito all’ammissione agli esami e all’attribuzione dei punteggi del credito scolastico e del colloquio.

Con D.M. n. 42 del 22/05/07 è stata emanata la nuova tabella dei punteggi di credito scolastico da attribuire nel triennio.

Infine con il D.M. n. 80 del 03/10/07 e l’O.M. n. 92 del 05/11/07 sono stati modificati i tempi previsti per il recupero dei debiti formativi.

Le suddette norme prevedono che “a conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi” che è il risultato della somma dei punteggi attribuiti al:

-

credito scolastico

massimo punti 25

-

prove scritte degli Esami

massimo punti 45

-

colloquio orale dell'Esame

massimo punti 30

Per meglio conoscere l’iter da seguire per l’attribuzione dei suddetti punteggi, esaminiamo gli articoli del Regolamento e le norme successive, riguardanti il credito formativo (art. 12), il credito scolastico (art. 11) e l’esito dell’esame (art. 4).

Crediti formativi

(D.P.R. N. 323, Regolamento art. 12)

Cos’è un credito formativo?
Ogni qualificata esperienza culturale, artistica e sportiva, di formazione professionale, di attività lavorativa e di volontariato debitamente documentata, svolta nel corso dell'anno scolastico.

Dove può essere acquisita?
Presso Enti, Associazioni e/o Istituzioni esterni alla scuola.

L’Istituto “Ceccherelli” quali esperienze valuta?
Sulla base della normativa sono valutate:
• esperienze di lavoro e/o professionali;
• corsi di lingua;
• impegni culturali ed artistici;
• attività sportiva a livello agonistico;
• impegni nel volontariato, nella tutela ambientale, in interventi di solidarietà e di cooperazione.

Chi valuta tali esperienze?
Il Consiglio di Classe, durante lo scrutinio di fine anno.

Come avviene la valutazione di tali esperienze?
I C.d.C. valutano il grado di incidenza che l’esperienza ha avuto nella formazione umana e culturale dello studente e nel rendimento scolastico.

Un credito formativo permette di integrare con punti aggiuntivi il punteggio del credito scolastico?
No, può rientrare esclusivamente nell’ambito del credito scolastico, migliorandone il punteggio nella banda di oscillazione calcolata sulla base del profitto raggiunto.

Quando deve essere consegnata la documentazione?
La documentazione, contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa, svolta durante l'anno scolastico in corso, dovrà essere consegnata entro la prima decade del mese di maggio per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

Il credito scolastico

(D.P.R. N. 323, Regolamento art. 11 - D.M. n. 42/2007)

Che cos’è il credito scolastico?
E’ la somma dei punteggi che i C.d.C. (Consiglio di Classe) attribuiscono allo studente in base alla media dei voti di profitto di tutte le materie, negli scrutini finali di ognuno degli ultimi tre anni.

A cosa serve il credito scolastico?
A tener conto nella valutazione finale degli utlimi tre anni della carriera scolastica dell'alunno Il D.M. n. 42 del 2007 valorizza ulteriormente l’importanza della carriera scolastica incrementandone il punteggio.

Quando si attribuisce il credito scolastico?

CLASSI: TERZA - QUARTA

Allo scrutinio finale (giugno), il Consiglio di Classe:

 - attribuisce il credito agli studenti che hanno riportato almeno la sufficienza in tutte le discipline, in base alla tabella A;

 - non attribuisce alcun credito agli studenti che presentato una o più insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione e delibera la non ammissione alla classe successiva.

In sede di integrazione dello scrutinio finale dello stesso anno scolastico (fine agosto), il Consiglio di Classe:
attribuisce il credito agli studenti ai quali era stato "sospeso il giudizio", in attesa del recupero o meno del debito formativo e per i quali viene espressa una valutazione positiva (O.M. n. 92 art. 8 comma 5)

CLASSE QUINTA

Per gli studenti che allo scrutinio del 1° quadrimestre presentano insufficienze, il C.d.C. predispone iniziative di sostegno e ne verifica la ricaduta sulla loro preparazione prima del termine delle lezioni

Allo scrutinio finale, sono ammessi all’esame di Stato solo gli alunni che conseguono almeno la media del "sei".

Come si attribuisce il credito scolastico?
Durante lo scrutinio finale ogni Consiglio di Classe:

calcola la media dei voti di profitto di tutte le materie, per stabilire la banda di oscillazione (vedi tabella A);

assegna il punteggio, all’interno della banda, esaminando:

 - l'assiduità della frequenza scolastica;

 - l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo

 - la partecipazione ad attività promosse dall’Istituto, sia di carattere curricolare, che extra-curricolare;

 - l’interesse con il quale l’alunno ha partecipato all’insegnamento della religione o all’attività alternativa e il relativo profitto;

 - i crediti formativi, acquisiti all’esterno e debitamente documentati.

Il D.M. n. 42 del Il D.M. n. 42 del 2007, all’art. 1, comma 2, ha sostituito la tabella prevista dal DPR n. 323 del 1998, con la seguente

Credito scolastico

TABELLA A (Candidati interni)

Media dei voti
Credito scolastico - Punti
Classe III
Classe IV
Classe V
M = 6
3 - 4
3 - 4
4 - 5
6 < M <= 7
4 - 5
4 - 5
5 - 6
7 < M <= 8
5 - 6
5 - 6
6 - 7
8 < M <= 10
6 - 8
6 - 8
7 - 9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero...

L’Esame

(D.P.R. N. 323, Regolamento art. 4 - L. n. 1 dell'11/01/07)

L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio, volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato nell'ultimo anno del corso di studi.

La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche.
La seconda prova scritta ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio...
La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell’ultimo anno di scuola.

Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinari attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso (e prende avvio da una tesina presentata dal candidato).

I punteggi dell'Esame

La commissione d’esame dispone di:
a) 15 punti per ognuna delle prove scritte: alle prove giudicate sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10;
b) 30 punti per il colloquio orale: alla prova giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 22 (18?).

A conclusione dell’esame di Stato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, somma dei punti attribuiti alle prove scritte, al colloquio e al credito scolastico.
Per superare l’esame occorre un punteggio minimo complessivo di 60/100.

ATTENZIONE!!!
Se il candidato ha ottenuto:
- un credito scolastico di almeno 15 punti e
- un risultato complessivo nella prova d’esame pari almeno a 70 punti,
la commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti, senza superare 100.
A coloro che conseguono il punteggio massimo senza integrazione la commissione può attribuire la lode.

Simulazioni risultati finali

Ipotizzando tre fasce di studenti, proviamo a vedere cosa accade al voto finale, sulla base del credito acquisito e dell’esito dell’esame (nel caso in cui tutte le prove risultino almeno sufficienti).

1° caso - Alunni con profitto nell’ambito della sufficienza:

CREDITO SCOLASTICO
ESAMI
VOTO
Media 3°
Media 4°
Media 5°
TOTALE
I prova
II prova
III prova
Orale
TOT.
6
6
6
10 - 13
10
10
10
18
48
58 - 61
6.3
6.3
6.5
13 - 16
11
10
12
18
53
66 - 69

2° caso - Alunni con profitto nell’ambito del discreto:

CREDITO SCOLASTICO
ESAMI
VOTO
Media 3°
Media 4°
Media 5°
TOTALE
I prova
II prova
III prova
Orale
TOT.
7
7
7
13 - 16
12
11
12
22
57
70 - 73
7.3
7.3
7.5
16 - 19
13
12
12
25
62
78 - 81

3° caso - Alunni con profitto nell’ambito dell’ottimo:

CREDITO SCOLASTICO
ESAMI
VOTO
Media 3°
Media 4°
Media 5°
TOTALE
I prova
II prova
III prova
Orale
TOT.
8
8
8
16 - 19
13
12
13
27
65
81 - 84
8.5
8.5
8.5
19 - 25
14
13
14
28
69
88 - 94
9
9
9
19 - 25
14
14
14
30
72
91 - 97

Conclusioni: Da un’attenta analisi delle varie possibilità si nota l’importanza del credito scolastico degli ultimi tre anni di studi, sia per chi si accontenta di essere promosso, sia per chi aspira ad avere un buon risultato finale.